Anni di nascita | Tipologia/colore cartellino | Piccoli Amici 2000 – 2001 – 2002 - 2003 (5 anni compiuti) | Carta Assicurativa FIGC - Colore Bianco | Pulcini 1998 – 1999 – 2000 (8 anni compiuti) | Cartellino Annuale – Colore Verde | | Esordienti 1996 – 1997 | Cartellino Annuale – Colore Verde | | Giovanissimi 1994 – 1995 | Cartellino Annuale – Colore Giallo | | Allievi 1992 – 1993 | Cartellino Annuale – Colore Giallo |
Scarica il modello per l'iscrizione alla scuola calcio (nati tra il 1998 ed il 2003)
Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci. Si ricorda che per i tesseramenti debbono essere accompagnati dai seguenti documenti: 1) certificato di residenza e di stato di famiglia; 2) modello compilato in ogni sua parte dalla Società richiedente; 3) TUTELA MEDICO-SPORTIVA Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno. Il certificato medico di idoneità viene conservato agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale. Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art.43 delle NOIF comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Procuratore Federale.
Attività non agonistica. Per i calciatori di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire la certificazione della IDONEITA’ all’attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport. In quest’ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all’atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista.
Attività agonistica. Per i calciatori di età superiore ai 12 anni (o che compiano i 12 anni nel corso della stagione sportiva) la società deve acquisire la certificazione della IDONEITA’ all’attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all’Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell’Albo Regionale.
Idoneità temporanea. In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all’attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere nuovamente la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità rivolgendosi alla stessa struttura sanitaria.
Inidoneità temporanea. Qualora nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva lo specialista ritenesse opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell’idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della Idoneità sportiva. Il ripristino dell’idoneità deve essere certificata dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea.
Inidoneità. Quando viene riscontrata una inidoneità all’attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi), non può essere tesserato e, se tesserato non può svolgere l’attività sportiva. Il giovane calciatore può ricorrere alla Commissione di Appello Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili. In caso di mancato ricorso alla Commissione d’Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico. In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno l’obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata) la Segreteria Federale, le Leghe di appartenenza, la Divisione competente, il Comitato Regionale della LND o la Delegazione provinciale competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento. La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita alla Commissione Disciplinare dal Procuratore Federale. Contattaci Il Tesseramento “Giovani” viene emesso dallo “Sportello Unico” costituito presso la Delegazione Provinciale e Distrettuale (già Comitato Locale ) della L.N.D. competente per territorio.
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